Sentenze

La Corte costituzionale esclude dal “perimetro sanitario” le spese regionali destinate alla formazione universitaria e alla lotta contro gli insetti nocivi

di Pietro Verna

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24 Esclusivo per Sanità24

Viola la Costituzione la legge di stabilità 2023 della Regione Sardegna che ha inserito nel “perimetro sanitario” le spese relative alle «attività di formazione da svolgere presso le Università di Cagliari e di Sassari» ( articolo 5, commi 19, 20 e 21) e al «controllo e lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell’uomo, degli animali e delle piante» (articolo 16, comma 17). Lo ha stabilito la Consulta con lasentenza n. 68 del 2024 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge regionale per violazione 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in materia di «armonizzazione dei bilanci pubblici»
L’Avvocatura generale dello Stato aveva sostenuto che le disposizioni regionali avrebbero violato l’articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi) che, al comma 1, impone alle regioni di garantire «un’esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale, al fine di consentire la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio e le risorse indicate negli atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle correlate fonti di finanziamento». Mentre la difesa regionale aveva evocato l’articolo 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (« Dal 207 la Regione Sardegna provvede al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato») nonché il predetto decreto legislativo n.118/2011, che, all’ articolo 30, comma 1, stabilisce che «eventuali risparmi nella gestione del Servizio sanitario nazionale effettuati dalla regioni rimangono nella disponibilità delle regioni stesse per finalità sanitarie».
Tesi che non ha colto nel segno. La Consulta ha confermato l’orientamento secondo cui:
- l’armonizzazione dei bilanci pubblici è una competenza esclusiva dello Stato, che non può subire deroghe territoriali, neppure all’interno delle autonomie speciali costituzionalmente garantite, in quanto mira «soddisfare le esigenze informative connesse a vari obiettivi quali la programmazione economico-finanziaria, il coordinamento della finanza pubblica, la gestione del federalismo fiscale, la prevenzione di gravi irregolarità idonee a pregiudicare gli equilibri dei bilanci» (Corte costituzionale, sentenza n. 184 del 2016);
- la finanza delle regioni a statuto speciale è parte della “finanza pubblica allargata” nei cui riguardi lo Stato conserva poteri di disciplina generale e di coordinamento, nell’esercizio dei quali può chiamare le autonomie speciali a concorrere al conseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica, connessi anche ai vincoli europei (ex multis, Corte costituzionale, sentenza n. 36 del 2004),
evidenziando che «le disposizioni regionali impugnate […] prescindono qualsiasi finalità sanitaria».


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