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Stupefacenti, vademecum di doveri e adempimenti per le farmacie

La disciplina dei medicinali stupefacenti di interesse per le farmacie contiene numerose prescrizioni, obblighi e doveri (non solo delle farmacie) che soprattutto negli ultimi tempi, dopo le modifiche subentrate con la cancellazione della norma Fini-Giovanardi da parte della Consulta e il successivo decreto legge che ha ripristinato gli elenchi delle sostanze stupefacenti, richiedono la maggiore chiarezza ed esemplifcazione possibile.

Per questo Federfarma ha inviato ai suoi isctitti una circonale con il riepilogo di tutte le regole e gli adempimenti, di cui si riportano di seguito solo i principi generali, rimandando per la lettura completa all'allegato.


BUONO ACQUISTO
Il buono acquisto è obbligatorio solo per i medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezioni A, B e C..
Il modello di buono acquisto (v. modello allegato) è stato approvato con il DM Salute 18 dicembre 2006 ed è in quattro copie, di cui:
• una copia resta all'acquirente;
• una copia è conservata dal cedente;
• una copia deve essere inviata, a cura del cedente, al competente organo di vigilanza (in caso di reso è la farmacia che deve inviare tale copia al ministero della Salute – Ufficio Centrale Stupefacenti - Viale Giorgio Ribotta 5, 00144 Roma);
• una copia deve essere rimessa dal cedente all'acquirente dopo aver specificato i quantitativi consegnati; tale copia deve essere conservata dall'acquirente quale documento giustificativo del carico.

REGISTRO ENTRATA-USCITA
Il registro di entrata e uscita può essere composto da un numero di pagine adeguato alla quantità di stupefacenti normalmente detenuti e movimentati.
Le farmacie devono registrare la movimentazione degli stupefacenti compresi nella tabella dei medicinali, sezioni A, B e C , nel registro degli stupefacenti entro quarantotto ore dalla dispensazione.
Il registro e la relativa documentazione devono essere conservati per due anni dall'ultima registrazione.

RICETTA
Si prescrivono con la ricetta a ricalco tutti i farmaci compresi nella tabella dei medicinali sezione A.
Possono comunque essere spedite ricette a ricalco contenenti prescrizioni di medicinali di altre sezioni.
Per prescrivere in regime di Ssn farmaci dell'Allegato III-bis per il trattamento del dolore severo in alternativa alla ricetta a ricalco può essere utilizzata la ricetta Ssn.
La ricetta è in triplice copia a ricalco per le prescrizioni in regime di SSN e in duplice copia a ricalco per le altre. Di tali copie, il farmacista conserva l' "originale" per due anni dall'ultima registrazione, consegna all'assistito la "copia assistito/prescrittore" e (nel caso di prescrizioni a carico del SSN) invia al Ssn la "copia Ssn".

APPROVVIGIONAMENTO DA PARTE DI MEDICI E OSPEDALI
Ferma restando la possibilità per i medici di utilizzare la ricetta a ricalco nei casi di approvvigionamento per uso professionale urgente, i medici, i veterinari, i direttori sanitari o i responsabili di ospedali e case di cura, i titolari di gabinetto per l'esercizio delle professioni sanitarie possono approvvigionarsi per esigenze terapeutiche dei medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezioni A, B, e C, tramite richiesta in triplice copia.
L'approvvigionamento (tramite ricetta o tramite richiesta in triplice copia) non è soggetto a limiti quali-quantitativi.

STUPEFACENTI SCADUTI O NON UTILIZZABILI
Lo smaltimento degli stupefacenti scaduti o comunque non più utilizzabili avviene come segue:

Stupefacenti non soggetti ad obbligo di registrazione (sezioni D e E)
Possono essere avviati dalla farmacia a termodistruzione, trattati come rifiuti sanitari, senza ulteriori formalità.

Stupefacenti soggetti ad obbligo di registrazione (sezioni A, B e C.)
Tali medicinali anche dopo la loro scadenza devono essere mantenuti in carico sul registro di entrata e uscita stupefacenti, conservati (quelli della sezione A in armadio chiuso a chiave) separatamente dagli altri stupefacenti vendibili, evidenziati come medicinali invendibili.