Lavoro e professione

Previdenza: assegno tagliato per i medici del servizio sanitario che vanno in pensione di anzianità

di Claudio Testuzza

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24 Esclusivo per Sanità24

I medici dirigenti del servizio sanitario, così come gli altri iscritti alle altre ex Casse di previdenza amministrate dal Tesoro, (CPI, e CPDEL), cioè i dipendenti degli enti locali e gli insegnanti d’asilo e dell’elementari parificate, che vanno in pensione anticipata in questi giorni, ancorché abbiano maturato i diritti dal 1° gennaio di quest’anno - la loro finestra li obbliga all’attesa di 3 mesi e in futuro 4 mesi per il 2025; 5 mesi per il 2026; 7 mesi nel 2027; 9 mesi a partire dal 2028 - si troveranno una pensione ridotta rispetto a quella dei propri colleghi andati in pensione nel corso del 2023, con perdite che vanno dai 18.000 ai 1.500 euro lordi annuo a secondo dell’anzianità maturata nel sistema di calcolo retributivo ( da 1 anno a 15 anni ).
I medici iscritti alla Cassa pensioni sanitari ( CPS ), confluita nel 1995 nell’Inpdap e successivamente nell’Inps, utilizzano ancora le aliquote di rendimento contenute nella tabella A allegata alla legge n. 965/1965. La Legge di bilancio, approvata definitivamente lo scorso 29 dicembre, è intervenuta in materia di calcolo della pensione dei dipendenti pubblici, ossia per il personale del pubblico impiego.
Queste aliquote erano state già messe in discussione dall’articolo 17 della legge 724/1994 che aveva ridotto i rendimenti al 2% annuo per le anzianità di servizio a partire dal 1° gennaio 1995 riducendo così gran parte delle differenze con l’assicurazione comune con gli altri dipendenti iscritti all’Inps.
L’articolo 1, comma 157, della Legge di bilancio per il 2024 ha disposto che le quote di pensione dei dipendenti pubblici, ossia a favore degli iscritti alle seguenti casse: Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali (CPDEL); Cassa per le pensioni dei sanitari (CPS); Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI); liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2024, secondo il sistema retributivo, per anzianità inferiori a quindici anni, siano calcolate con l’applicazione dell’aliquota prevista nella tabella di cui all’allegato II° alla Manovra stessa. Tabella che propone una riformulazione delle aliquote iniziando da un 2,5 per cento per anno di servizio e così procedendo sino al 15° anno di contribuzione. Al contrario, per le anzianità superiori a quindici anni continua a trovare applicazione la tabella contenuta nell’allegato A della Legge 26 luglio 1965 numero 965. L’articolo della legge agisce retroattivamente sui rendimenti delle pensioni future di alcune categorie di dipendenti pubblici, il provvedimento riguarderà nei prossimi anni circa 730 mila contribuenti.
La precedente tabella aveva un procedere totalmente diverso avendo un’aliquota del 23,865 % per il primo anno di lavoro e così procedendo con differenze sostanziali sino al 16° anno di servizio ove le aliquote della tabella A originaria e quella modificata si sovrappongono.
È stata, in parte, evitata la vergogna di penalizzare i dipendenti pubblici, i medici, ma non solo, che avevano già maturato i requisiti pensionistici e si erano trattenuti in servizio su richiesta o con l’approvazione dell’Amministrazione per far fronte all’emergenza Covid, alla mancanza di personale e all’emergenza delle liste d’attesa.
La norma infatti non riguarda, oltre a coloro che vanno in pensione di vecchiaia ( 67 anni ), quelli che hanno maturato il diritto alla pensione nel 2023 e coloro che abbiano un’anzianità superiore di 15 anni nel sistema retributivo, ovvero ante 1996. Inoltre le nuove aliquote non si applicano a chi viene collocato a riposo per risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro al raggiungimento dei requisiti della pensione anticipata. Anche questa cessazione è assimilata al collocamento a riposo d’ufficio come per il limite ordinamentale (la legge di bilancio 2024 all’art.1 comma 161, infatti parla di “regolamento nell’amministrazione”). Inoltre, per gli iscritti alla CPS ed alla CPDEL la riduzione del trattamento pensionistico è a sua volta ridotta in misura pari ad un trentaseiesimo per ogni mese di posticipo dell’accesso al pensionamento rispetto alla prima decorrenza utile.
Sono state, poi, previste finestre di accesso al trattamento previdenziale alla pensione anticipata “ ordinaria Fornero ”, con decorrenza ordinaria (3 mesi) se i requisiti vengono maturati entro il 31 dicembre 2024, prevedendo l’allungamento progressivo delle finestre per chi matura i requisiti per il pensionamento per ciascuno degli anni successivi, fermo restando i requisiti di anzianità contributiva previsti a legislazione vigente per la richiesta. A tali condizioni, apparentemente di “ favore ” si aggiunge la possibilità per dirigenti medici e sanitari, appartenenti al Servizio sanitario nazionale, di presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il tetto del quarantesimo anno di servizio effettivo e, comunque, nel rispetto del limite del settantesimo anno di età, successivamente innalzato, dal “ milleproroghe ”, per il triennio 2024-2026, a 72 anni d’età
La disposizione di modifica dei coefficenti, prevista dalla nuova legge, opera anche per la determinazione degli oneri di riscatto da calcolare secondo il sistema retributivo, per i quali è prevista l’applicazione della tabella di cui all’allegato A della Legge numero 965/1965. Resta, quindi, la beffa di chi ha pagato un riscatto oneroso o una ricongiunzione calcolati sulla base del vecchio rendimento e che adesso si vede riconosciuto un rendimento ridotto. Si tratta di un provvedimento da molti considerato incostituzionale e per tale motivo i precedenti governi si erano fermati con ipotesi simili anche in avanzata istruttoria.


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