In parlamento

Riforma Pa: dalla Affari costituzionali della Camera stop alla libertà di realizzare nuove strutture private senza controlli. Assicurazioni, obbligo per tutte le strutture

Riforma della Pa: tutti d'accordo alla Camera per cancellare il secondo comma dell'articolo 27. Quello cioè che sotto le apparenze di semplificazione amministrativa delle procedure autorizzative per la realizzazione di strutture private sul territorio, sarebbe stata invece una misura capace di rivoluzionare la programmazione liberalizzando tout court l'iniziativa privata nel mercato della salute (VEDI ).

E' stato approvato un emendameno uguale (sei in tutto, identici) a firma praticamente di tutti gruppi in commissione Affari costituzionali: all'articolo 27 «Sopprimere il comma 2». Cinque stelle, Sel, Scelta civica, Pdl, Pd, hanno chiesto tutti la stessa cosa (45 i deputati hanno firmato gli emendamenti). Così come hanno chiesto anche le Regioni (tranne Calabria, Campania e Lazio) nella loro ultima proposta di emendamenti al Dl 90 (VEDI ).

Finisce così - tranne improbabili ripensamenti parlamentari - il rischio legato alla cancellazione del comma 3 dell'art. 8-ter del Dlgs n. 502/92 in cui si indica come condizione necessaria per la realizzazione di strutture socio-sanitarie, il rilascio da parte della Regione della certificazione di compatibilità del progetto, riferita al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale della struttura da realizzare, in funzione della presenza di attività analoghe sul territorio regionale. Il comma la indica come attestazione indispensabile per i Comuni per il rilascio del permesso di costruire. Applicando la previsione, si sarebbe liberalizzata l'edificazione di strutture, rendendo inutile la programmazione regionale, anche in contraddizione con il provvedimento autorizzatorio all'esercizio dell'attività, lasciando la libertà di costruire dove si vuole, anche senza la certezza di esercitare l'attività, soggetta ad autorizzazione specifica e basata sui requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi e sulla compatibilità con il fabbisogno complessivo e la distribuzione delle strutture già esistenti.

Sempre all'articolo 27, nel punto in cui il Dl 90 modificava la legge Balduzzi (l. 189/2012) prevedendo al punto in cui si specifica che nel Dpr sulle assicurazioni professionali sia prevista l'idone copertura assicurativa agli «esercenti le professioni sanitarie» con un fondo ad hoc che la copertura avvenisse «nei limniti delle risorse del fondo setsso» ,. di aggiungere che la prevsione vale anche per chi lavora in intramoenia (emednamento Ncd).

E ancora è stato approvato un emendamento Pd che estende non solo alle aziende Ssn, ma anche alle strutture o enti privati che lavorino in autonomia o in accreditamento con il Ssn e a chiunque assicuri prestazioni sanitarie a terzi , di dotarsi di «copertura assicurativa o di altre analoghe misure per responsabilità civile verso terzi (RCT) e per responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO), a tutela dei pazienti e del personale».