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Art. 117 Costituzione: la ricetta di Gimbe e Associazione Dossetti

Il 10 marzo 2015 la Camera dei Deputati ha approvato in prima lettura il testo della riforma della Carta Costituzionale, che ora tornerà al Senato. Allo Stato vengono assegnate "la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale" e "le disposizioni generali e comuni per la tutela della salute; per le politiche sociali; per la sicurezza alimentare", mentre alle Regioni viene attribuita la competenza specifica in materia di "programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali". Inoltre, grazie alla clausola di salvaguardia, lo Stato può intervenire, su proposta del Governo, in materie non riservate alla legislazione esclusiva qualora lo richieda la "tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale".
Nella nuova Carta Costituzionale il diritto alla tutela della salute (art. 32) è l'unico cui viene attribuito il carattere di "fondamentale". «In tal senso - afferma Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione GIMBE - le modifiche apportate dal legislatore, seppure rilevanti, a nostro avviso non sono ancora sufficienti per garantire l'uniforme attuazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) su tutto il territorio nazionale: con l'attuale formulazione dell'art. 117 del Titolo V, infatti, lo Stato non recupera il diritto a esercitare i poteri sostitutivi nei confronti delle Regioni inadempienti nell'attuazione dei LEA, sia perché la legislazione esclusiva riguarda solo la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali - ma non quelli sanitari - che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, sia perché la clausola di salvaguardia non include la tutela della salute».
Se è vero è che la dizione "diritti sociali" comprenderebbe anche quelli sanitari, per evitare ogni forma di equivoco interpretativo nell'ambito della riforma costituzionale, l'Associazione Giuseppe Dossetti e la Fondazione GIMBE ritengono indispensabile esplicitare la tutela dei diritti sanitari.
«Infatti - afferma Claudio Giustozzi, Segretario Nazionale dell'Associazione G. Dossetti - la riforma del Titolo V della Costituzione approvata nel 2001 ha dato vita a ventuno sistemi sanitari diversi, incapaci di assicurare in modo omogeneo i LEA, eludendo i princìpi di equità e universalità sui quali si fonda il nostro servizio sanitario nazionale (SSN): questa situazione rischia seriamente di peggiorare l'inadeguatezza dei sistemi sanitari regionali più deboli limitando soprattutto le tutele sanitarie delle fasce più fragili e bisognose della popolazione».
In tal senso, in occasione della 10a Conferenza Nazionale GIMBE (Bologna, 27 marzo 2015) la Fondazione GIMBE e l'Associazione G. Dossetti hanno formalizzato la richiesta ai membri del Senato di rivedere l'articolo 117, così come proposto di seguito, al fine di assegnare in maniera inequivocabile allo Stato il ruolo di garante del diritto alla tutela della salute assicurando una uniforme erogazione dei LEA in tutte le regioni e riallineando il SSN sui princìpi di equità e universalismo che lo contraddistinguono:

TESTO DELL'ARTICOLO 117 DELLA COSTITUZIONE COME APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI IL 10/03/2015

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute; per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare;
Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale.

TESTO DELL'ARTICOLO 117 DELLA COSTITUZIONE COME PROPOSTO DA DALL'ASSOCIAZIONE GIUSEPPE DOSSETTI E DALLA FONDAZIONE GIMBE

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili, sociali e sanitari che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute; per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare;
Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela della salute delle persone, ovvero la tutela dell'interesse nazionale.


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