Lavoro e professione

Cantone (Anticorruzione): via i politici dai vertici degli Ordini

di Manuela Perrone

Gli Ordini professionali devono rispettare le norme anticorruzione stabilite dalla legge Severino (n. 190/2012) e «attenersi ai divieti in tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al Dlgs 39/2013». Dopo un braccio di ferro durato mesi tra le professioni sanitarie e il ministero della Salute, il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone, ha firmato una delibera ad hoc lo scorso 21 ottobre: una doccia gelata che sconfessa il parere del giudice Piero Alberto Capotosti, scomparso di recente – secondo cui gli Ordini sono sì enti pubblici non economici ma sono enti associativi, dunque esclusi dall'ambito di applicazione della Severino – e soprattutto fa traballare poltrone illustri. Perché tra le incompatibilità disposte dal Dlgs 39 c'è quella tra gli incarichi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e la carica di parlamentare.

E in Parlamento, tanto per fare qualche nome, siedono il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici, Amedeo Bianco (Pd), la presidente della Federazione nazionale dei Collegi Ipasvi, Annalisa Silvestro (Pd), il presidente dell'Ordine nazionale dei farmacisti, Andrea Mandelli (Fi) e il suo vicepresidente Luigi D'Ambrosio Lettieri (oltre a molti altri rappresentanti di Ordini a tutti i livelli). Un fronte bipartisan più che compatto nel resistere alle richieste di dimissioni dalle cariche ordinistiche, piovute dopo la loro elezione da chi contesta la (cattiva) pratica di doppi e tripli incarichi.

La delibera di Cantone. In premessa la delibera n. 145/2014 dell'Authority richiama la nota del presidente del Comitato unitario permanente degli Ordini e dei collegi (Cup) del 13 febbraio scorso, con cui è stato sottoposto all'Autorità il parere di Capotosti. La soluzione prospettata dall'avvocato sulla non applicabilità della legge Severino agli Ordini – replica Cantone – «non appare condivisibile in quanto, allo stato, nell'ordinamento, non vi sono norme che escludono l'applicazione delle suddette disposizioni agli enti» qualificati come associativi.

Sono inoltre richiamate nel provvedimento le note del responsabile della prevenzione della corruzione dell'azienda ospedaliera "Maggiore della Carità" di Novara di aprile 2014 e quella del direttore generale delle professioni sanitarie delle risorse umane del Ssn del ministero della Salute del 15 ottobre scorso con cui si sollecitava l'Autorità a esprimersi.

Innanzitutto la delibera ricorda che il personale di Ordini e collegi rientra nel comparto degli enti pubblici non economici, assimilati dal Dlgs 165/2001 alle "amministrazioni pubbliche". Una qualificazione confermata dalla Cassazione con la sentenza n. 21226/2011 che ha riconosciuto come le relative prestazioni lavorative subordinate "integrano un rapporto di pubblico impiego". Di conseguenza, per l'Authority, sono applicabili le norme della legge 190/2012.

Le conseguenze dell'applicazione della Severino. Scattano dunque per gli Ordini gli obblighi previsti dalla legge: devono predisporre il piano triennale di prevenzione della corruzione, il piano triennale della trasparenza e il Codice di comportamento del dipendente pubblico, nominare un responsabile della prevenzione della corruzione, adempiere agli obblighi in materia di trasparenza previsti dal Dlgs 33/2013 e infine rispettare i divieti su inconferibilità e incompatibilità degli incarichi.

E qui casca l'asino: perché la rosa delle incompatibilità fissata dall'articolo 11 del Dlgs 39/2013 è davvero ampia. E si sostanzia in un divieto: chi ricopre incarichi di vertice nelle pubbliche amministrazioni e ora anche negli Ordini non può assumere incarichi politici, a nessun livello. In particolare, «gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di presidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 400/1988, o di parlamentare». Idem gli incarichi dirigenziali interni ed esterni. Un duro colpo a quella che spesso viene definita "la lobby" dei professionisti, che in Parlamento è tradizionalmente ben rappresentata.

Un mese per adeguarsi o scattano le sanzioni. Gli Ordini e i collegi sono tenuti a dare immediata attuazione alla delibera. Hanno tempo un mese per adeguarsi: dai 30 giorni successivi alla pubblicazione della delibera, l'Autorità anticorruzione eserciterà i propri poteri di vigilanza sull'adozione dei piani triennali e del Codice di comportamento, pena una sanzione da mille a 10mila euro. Quanto alle incompatibilità, il Dlgs 39 affida al responsabile del piano anticorruzione di ciascun ente il compito di verificarne il rispetto e di segnalare i casi di possibile violazione all'Antitrust e alla Corte dei conti. L'eventuale revoca dell'incarico di vertice o dirigenziale è comunicato all'Anticorruzione. Per il futuro vale l'articolo 17 del decreto: la nullità degli incarichi conferiti violando le norme.