Sentenze

Farmaci con obbligo di ricetta: per l'Avvocato generale Ue la vendita solo in farmacia è legittima a tutela della salute

Il principio del diritto Ue sulla libertà di stabilimento non osta a una normativa nazionale che riserva alle farmacie la vendita di medicinali soggetti a ricetta medica, ma posti a carico dell'acquirente. Questa la risposta dell'Avvocato generale della Corte di Giustizia europea Nils Wahl alla richiesta del Tar Lombardia - a seguito del ricorso di alcune parafarmacie - di esprimersi sulla compatibilità con il diritto comunitario della normativa italiana che riserva alle farmacie la vendita dei medicinali con obbligo di ricetta medica.

In sostanza l'Avvocato generale propone alla Corte di Giustizia europea che si esprimerà entro la fine dell'anno, di rispondere al Tar che la normativa italiana è compatibile con il diritto comunitario.

Il fatto. Nel 2012 le ricorrenti (Alessandra Venturini/Asl Varese e altri, Maria Rosa Gramegna/Asl Lodi e altri, Anna Muzzio/ Asl. Pavia e altri) hanno presentato domande (presso la competente Asl, le amministrazioni comunali, il ministero della Salute e l'Agenzia italiana del farmaco), per l'autorizzazione a vendere al pubblico medicinali soggetti a ricetta medica ma a totale carico dell'acquirente, e tutte le specialità medicinali per uso veterinario soggette a ricetta medica, anch'esse totalmente a carico del cliente.
Le Asl e il ministero della Salute hanno respinto tutte le domande, in quanto i medicinali in questione potevano essere venduti esclusivamente all'interno delle farmacie in quanto la prestazione di servizi farmaceutici è definita come un'«attività primaria dello Stato» e il decreto legge n. 223/2006, convertito nella legge n. 248/2006 (il «decreto Bersani») ha autorizzato l'apertura di nuovi esercizi commerciali denominati «parafarmacie», autorizzati alla vendita di farmaci da banco («classe C e C bis)» e non, quindi, con obbligo di ricetta.

Le ricorrenti hanno impugnato le decisioni dinanzi al Tar Lombardia, sostenendo che la normativa italiana era incompatibile con il diritto dell'Unione.
Il Tar Lombardia ha quindi chiesto, con rinvio pregiudiziale, alla Corte di giustizia Ue di chiarire se una normativa nazionale che riserva alle farmacie la vendita di prodotti farmaceutici soggetti a ricetta medica, ma che sono posti a carico non già del Ssn bensì dell'acquirente, sia compatibile con le disposizioni del diritto dell'Unione sulla libertà di stabilimento.
Nella causa hanno presentato osservazioni scritte anche i governi italiano, spagnolo e portoghese, nonché la Commissione.

Le conclusioni dell'Avvocato generale Ue. L'Avvocato generale, nelle sue conclusioni, osserva anzitutto che le decisioni impugnate rigardano unicamente l'autorizzazione alla vendita di determinate specialità medicinali.
Egli ritiene, in primo luogo, che la normativa controversa costituisca una restrizione alla libertà di stabilimento ed esamina quindi le eventuali giustificazioni della restrizione
Ricorda che la finalità perseguita dalla normativa italiana è quella di tutelare la salute assicurando la distribuzione di medicinali su tutto il territorio nazionale, evitando che le farmacie si concentrino unicamente nelle zone considerate più attraenti dal punto di vista commerciale.
Il sistema italiano affida alle farmacie la prestazione di un servizio pubblico e le sottopone a una serie di obblighi specifici che invece non gravano sulle parafarmacie.
Tali obblighi e limiti implicano costi supplementari importanti per le farmacie. Non si può escludere che una riduzione sostanziale del monopolio sulla vendita di determinati medicinali esporrebbe alcune farmacie al rischio di perdere la propria redditività, poiché le priverebbe di introiti adeguati.
La questione di decidere se le parafarmacie possano essere autorizzate a vendere altre categorie di medicinali senza pregiudicare il sistema di distribuzione territoriale delle farmacie istituito dal legislatore italiano, non spetta peraltro alla Corte. Uno Stato membro può adottare misure idonee ad evitare o a minimizzare il rischio che talune parti del suo territorio siano servite da un numero insufficiente di farmacie.
La garanzia che tutti i medicinali soggetti a ricetta medica siano dispensati soltanto dalle farmacie è preordinata a scongiurare qualsiasi rischio di tal genere.

Sulla decisione Ue ha subito espresso «apprezzamento» Federfarma, ritenendo che rappresenti una maggiore tutela della salute pubblica.

«Le conclusioni dell'Avvocatura generale della Corte di Giustizia europea, che naturalmente non sono la sentenza, vanno considerate come il segno che ormai si è creata una giurisprudenza che considera la regolazione della dispensazione del farmaco come uno degli strumenti con i quali gli Stati nazionali organizzano la tutela della salute della popolazione» ha commentato il presidente della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani Andrea Mandelli. «Difatti è significativo che l'Avvocato Wahl abbia richiamato questi principi anche se non erano presenti, questa volta, nelle osservazioni scritte presentate dal Governo italiano. Per la Federazione, che è un organo ausiliario dello Stato a tutela del cittadino, questo è un aspetto fondamentale, che rende evidente come la linea seguita fin qui nella sua azione sia ispirata innanzitutto al bene della collettività».