In parlamento

Ddl Pa, nuove regole per i Dg: l'esame parte al Senato. Ecco il testo

Partirà al Senato (una volta assegnato) l'esame del disegno di legge 1577 «Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche», il Ddl Pa approvato assieme al Dl Pa dal Cdm del 10 luglio scorso.

Il testo approdato a Palazzo Madama (quello del post Cdm) conferma per il Ssn la revisione dei criteri di nomina dei direttori generali, ma anche di quelli amministrativi e sanitari delle aziende, la nuova governance annunciata a suo tempo dal ministro della Salute Beatrice Lorenzin.

Il testo prevede per gli incarichi di direttore generale, amministrativo e sanitario delkle aziende alcuni principi fondamentali:

- selezione unica per titoli previo avviso pubblico, dei direttori generali in possesso di specifici titoli formativi e professionali e di comprovata esperienza dirigenziale, effettuata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da parte di una commissione nazionale composta pariteticamente da rappresentanti dello Stato e delle Regioni, per l'inserimento in un elenco nazionale degli idonei istituito presso il ministero della Salute, aggiornato con cadenza biennale, da cui le regioni e le province autonome devono attingere per le nomine che saranno effettuate su una rosa di candidati individuati e previo colloquio;

- sistema di verifica e di valutazione dell'attività dei direttori generali che tenga conto del raggiungimento degli obiettivi sanitari, anche in relazione alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza e dei risultati del programma nazionale valutazione esiti;

- decadenza dall'incarico e possibilità di reinserimento soltanto all'esito di una nuova selezione nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, accertato decorsi ventiquattro mesi dalla nomina, o nel caso di gravi o comprovati motivi, o di grave disavanzo o di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e imparzialità; selezione per titoli e colloquio, previo avviso pubblico, dei direttori amministrativi e dei direttori sanitari in possesso di specifici titoli professionali, scientifici e di carriera, effettuata da parte di commissioni regionali composte da esperti di qualificate istituzioni scientifiche, per l'inserimento in appositi elenchi regionali degli idonei, aggiornati con cadenza biennale, da cui i direttori generali devono obbligatoriamente attingere per le relative nomine;

- decadenza dall'incarico nel caso di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e imparzialità.

E c'è anche nel testo un ulteriore tagoio ai ministeri, pèer i quali è prevista la riduzione degli uffici di diretta collaborazione dei ministri e dei sottosegretari, per la quale la delega dovrà definire criteri generali per la determinazione delle relative risorse finanziarie, in relazione alle attribuzioni e alle dimensioni dei dicasteri, e l'eliminazione degli uffici ministeriali le cui funzioni si sovrappongono a quelle delle autorità indipendenti.