In parlamento

Abusivismo sanitario : il testo approvato dal Senato al via alla Camera in commissione Giustizia

Approda alla Camera dopo l'approvazione del 3 aprile scorso in Senato (VEDI ) il testo della proposta di legge «Modifiche agli articoli 348, 589 e 590 del codice penale, agli articoli 123 e 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché all'articolo 8 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, in materia di esercizio abusivo di una professione e di obblighi professionali», di iniziativa dei senatori Giuseppe Francesco Maria Marinello (PdL), Giuseppe Ruvolo (PdL) , Riccardo Mazzoni (PdL) , Salvatore Torrisi (PdL) , Pippo Pagano (PdL).

L'atto (n. 2281 ) è stato assegnato alla commissione Giustiza in sede referente, che non ha ancora avviato però la discussione.

Il testo approvato dal Senato, lo ricordiamo, prevede per i falsi medici e i falsi dentisti il carcere fino a due anni e multe fino a 50mila euro, oltre al sequestro di tutte le attrezzature utilizzate e alla pubblicazione della sentenza.

Ma non solo. E' previsto anche nel testo che la detenzione di medicinali scaduti, guasti o imperfetti in farmacia sia punita con la sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro, se risulta che per la modesta quantità di farmaci, le modalità di conservazione e l'ammontare complessivo delle riserve si può escludere la loro destinazione al commercio.

Pene anche in caso gli abusivi siano nelle professioni sanitarie. Il provvedimento indatti prevede che chiunque non abbia la licenza prescritta dall'articolo 140 o dell'attestato di abilitazione ed esercita
un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 7.500 euro.

Il provvedimento modifica l'articolo 348 del codice penale e l'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in materia di esercizio abusivo di una professione.

E nel caso l'esercizio abusivo di una professione o arte sanitaria provochi danni alla persona, la pena per lesioni gravi è la reclusione da sei mesi a due anni; la pena per lesioni gravissime è da un anno e sei mesi a quattro anni di reclusione.