In parlamento

Decreto Lavoro: la Camera vota la fiducia. Ecco le novità e il testo

Via libera della Camera alla fiducia sul decreto legge lavoro con 344 voti favorevoli e 184 contrari. I lavori proseguono con l'esame degli ordini del giorno; domani intorno alle 12,00 è previsto il voto finale del rovvedimento.

Il testo passa ora Senato, dove il presidente della commissione Lavoro Maurizio Sacconi ha già annunciato che si trattaerà di una «seconda lettura approfondita». Un esame attento che però assicurerà che i lavori «si svolgano in tempi utili a che il Senato possa compiere le eventuali modifiche garantendo la conversione del decreto legge nei tempi previsti». Relatore di maggioranza a palazzo Madama sarà Pietro Ichino e Sacconi si dice « certo che la maggioranza saprà operare una sintesi al proprio interno, aperta a recepire i contributi positivi delle stesse opposizioni. Il nostro mercato del lavoro, che allo stato si caratterizza per l'esclusione di troppe persone, ha evidente bisogno di misure urgenti per incrementare la propensione ad assumere». In questo contesto dunque, aggiunge, «l'esame dei dettagli non è certo secondario perché anche un solo dettaglio può fare la differenza tra un apprendista e un disoccupato».

Pubblichiamo la sintesi dei principali contenuti e delle novità del provvedimento tratti da www.ilsole24ore.com

«Acausalità»
La misura di maggior peso che cambierà sostanzialmente l'istituto del contratto a termine è l'allungamento della "acausale", cioè si esenta il datore di lavoro dall'indicare le ragioni per l'apposizione di un termine al rapporto, che passa dagli attuali 12 mesi a 36 mesi (in pratica si fa coincidere con la durata massima del contratto a termine prevista dal dlgs 368 del 2001).

Le proroghe
Si interviene poi sul regime delle proroghe. Il testo originario del dl le portava a 8, dopo le modifiche in commissione Lavoro scendono a 5. Ma si chiarisce nell'arco dei 36 mesi (a prescindere dal numero dei rinnovi). Sempre in tema di proroghe viene proposta anche la cancellazione del mantenimento dell'onere della prova circa la causale che giustifica la prosecuzione del rapporto (una norma di mero coordinamento vista la sostanziale generalizzazione dell'acausalità).

Utilizzo dei contratti a termine
Il Legislatore introduce poi un tetto all'utilizzo dei contratti a termine. Questo tetto viene fissato nel 20% ma si specifica che tale percentuale è riferita «al numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione». Per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti è comunque concesso stipulare un contratto a termine. Si introduce po una sanzione, in analogia a quelle previste dal dlgs 368 del 2001, e cioè che i rapporti stipulati in violazione del limite del 20% si trasformano a tempo indeterminato.

Regime transitorio
Le modifiche operate dalla commissione Lavoro della Camera intervengono per specificare il regime transitorio, cioè la normativa applicabile ai rapporti (in corso e a quelli nuovi). In pratica, intanto si chiarisce che la sanzione della conversione non si applica al superamento del limite massimo del 20% di utilizzo dei contratti a termine conseguente a rapporti instaurati prima dell'approvazione del dl 34. Poi, si prevede che restano comunque efficaci i limiti percentuali stabiliti dai contratti collettivi vigenti, fino - ovviamente - alla scadenza dei contratti stessi. Invece. Se non ci sono limiti previsti dalla contrattazione collettiva (e quindi si dovrebbe applicare il tetto del 20%) arriva una disciplina più morbida: il datore di lavoro avrà l'obbligo di rientrare nel tetto del 20% entro il 31 dicembre 2014. Chi non si adeguerà entro tale data, dal 2015, non potrà stipulare nuovi contratti di lavoro a termine fino al rientro nel tetto.

Diritto di precedenza
Si specifica che per le lavoratrici madri il periodo di congedo (di maternità) potrà concorrere a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza. Alle medesime lavoratrice è inoltre riconosciuto il diritto di precedenza anche nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine. In ogni caso il datore di lavoro è tenuto a informare il lavoratore del diritto di precedenza mediante comunicazione scritta da consegnare al momento dell'assunzione.

Monitoraggio
La commissione Lavoro della Camera ha previsto anche un attento monitoraggio degli effetti del dl 34. In particolare, dopo 12 mesi dall'entrata in vigore delle nuove regole, il ministro del Lavoro dovrà presentare una relazione in Parlamento, evidenziando gli andamenti occupazionali e l'entità del ricorso a contratto a termine e apprendistato. La relazione dovrà essere molto dettagliata visto che vanno indicate le fasce d'età, il genere e le qualifiche professionali, dei "neo-assunti" e la durata dei rapporti e le tipologie di imprese che li assumono.

Piano formativo scritto
Una modifica "di peso" al testo originario del dl Poletti è il ritorno del piano formativo scritto, che era stato cancellato dal dl. Ma tale piano dovrà essere redatto in forma sintetica e all'interno del contratto di apprendistato. Si specifica anche che il piano formativo individuale può essere definito pure sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali. Il ritorno alla forma scritta del piano formativo è essenzialmente ai fini della prova.

Vincolo di stabilizzazione
La commissione Lavoro della Camera reintroduce, anche se in versione più soft, il vincolo di stabilizzazione degli apprendisti, su cui era già intervenuta la legge Fornero. Con la legge 92 si era previsto un vincolo di stabilizzazione (per poter assumere poi nuovi apprendisti) del 50% (si scendeva al 30% fino al 2015). Il dl Poletti, versione originaria, aveva cancellato questo vincolo. Oggi viene rimesso. Si specifica però che tale vincolo del 20% valga solo per i datori di lavoro che occupano almeno 30 dipendenti (prima erano 10 dipendenti). Rimane comunque ferma la possibilità per i contratti collettivi nazionali di prevedere quote di stabilizzazione diverse (questo per armonizzare la norma con le previsioni vigenti di molti ccnl che contengono quote di stabilizzazione di portata più ampia).

Ore di formazione
Si chiarisce poi che, fatta salva l'autonomia della contrattazione collettiva, in considerazione della componente formativa del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, al lavoratore è riconoscitua una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate e delle ore di formazione almeno nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo. Le ore quindi di formazione costeranno meno. Ma si tratta di un livello minimo (il 35%), che può essere quindi aumentato dalle parti.

Obbligo di formazione regionale
La commissione Lavoro della Camera reintroduce una sostanziale obbligatorietà della formazione regionale. In pratica, si pone a carico delle regioni l'onere di comunicare al datore di lavoro le modalità per fruire dell'offerta formativa pubblica. Se la regione non adempie entro 45 giorni, il datore di lavoro è esonerato dall'integrazione della formazione di tipo professionalizzante e di mestiere con quella per acquisire competenze di base e trasversali.

Apprendistato per minori
Si modifica anche il dl Carrozza che ha dato l'avvio a un programma sperimentale, 2014-2016, di apprendistato per studenti di quarta e quinta superiore. La modifica approvata dalla commissione Lavoro della Camera consente di accedere ai percorsi di apprendistato in alternanza scuola-lavoro anche ai minori, se utili ad acquisire un diploma.

Elenco anagrafico lavoratori
Attraverso una modifica testuale all'articolo 4, comma 1, del Dpr 442/2000 si dispone l'inserimento in un elenco anagrafico, indipendentemente dal luogo di residenza, dei cittadini italiani, comunitari e stranieri regolarmente soggiornanti in Italia (non più solo delle "persone"), in cerca di lavoro e che intendono avvalersi dei servizi competenti. Si dispone, poi, che lo stato di disoccupazione, necessario per usufruire di alcune azioni di politica attiva, debba essere provato attraverso la presentazione dell'interessato presso il servizio competente in qualsiasi ambito territoriale dello Stato (eliminando il ricorso, a tal fine, alla nozione di "domicilio"). In pratica si punta a rendere immediatamente operativa la Garanzia per i giovani (Youth guarantee) che, per usufruire dei relativi percorsi, richiede che vengano individuati i requisiti della "residenza" e della "contendibilità" del soggetto in modo che i giovani alla ricerca di occupazione possano rivolgersi ad un servizio per l'impiego indipendentemente dall'ambito territoriale di residenza.

Durc
Si prevedono verifiche online e in tempo reale, anche da parte dell'impresa, sulla regolarità contributiva nei confronti di Inps, Inail, e per le aziende tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, nei confronti delle casse edili. La risultanza dell'interrogazione ha validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce a ogni effetto il Durc (Documento di regolarità contributiva)

Contratti di solidarietà
Toccherà a un a uno specifico decreto interministeriale (Lavoro-Economia) definire i criteri per l'individuazione dei datori di lavoro beneficiari delle agevolazioni, già previste dalla legislazione vigente, per i contratti di solidarietà, entro i limiti delle risorse disponibili. Allo stesso tempo, si innalza il limite di spesa relativo alle risorse da destinare ai contratti di solidarietà, pari attualmente a 5,16 milioni di euro ai sensi dell'articolo 1, comma 524, della legge 266/2005, portandolo a 15 milioni di euro a decorrere dal 2014. Sempre per i contratti di solidarietà, vengono unificati al 35% gli sconti contributivi in tutte le regioni (rispetto all'attuale 25% che per le aree svantaggiate sale al 30%).