In parlamento

Cure transfrontaliere, dal relatore parere favorevole con condizioni e osservazioni

Altolà a quelle previsioni che «limitano il diritto dei pazienti all'accesso alle cure o al rimborso delle spese sostenute». Altrimenti ne sarebbe inficiato l'esercizio effettivo dei diritti all'assistenza trasnfrontaliera, subordinato com'è, «nella direttiva e nello schema di decreto in oggetto, a una serie di condizioni e di perplessità che suscitano alcune perplessità ed evidenziano una certa discrasia fra le intenzioni dichiarate e le norme emanate». Questo è il criterio-guida che spinge il relatore a proporre, alla commissione Affari sociali della Camera dove è in corso l'esame dello schema di Dlgs che attua la direttiva 2011/24/UE, una serie di modifiche condizionanti. Prima tra tutte, l'eliminazione dell'obbligo per il paziente di inoltrare alla Asl una pre-richiesta per chiarire se la prestazione di cui pensa di aver bisogno sia o meno da sottoporre ad autorizzazione preventiva (comma 3 art. 10). Nel caso in cui l'Asl neghi l'autorizzazione perchè la prestazione è fruibile sul territorio nazionale (art. 10 c. 8), poi, spetterà sempre all'azienda comunicare al paziente il nome della struttura sanitaria in grado di erogare la prestazione «entro il predetto termine con le dovute garanzie di sicurezza e qualità della prestazione».
Andrà poi chiarito, all'articolo 9 relativo all'autorizzazione preventiva, che «eventuali danni alla salute derivanti da prestazioni sanitarie transfrontaliere, ancorché preventivamente autorizzate dalla Asl, non possano essere in alcun modo imputati al Ssn».

Tra le osservazioni del relatore, la richiesta al governo di valutare la soppressione del secondo periodo dell'art. 8 comma 8, dove si prevede che il rimborso delle prestazioni richieste all'estero possa subire delle limitazioni, anche circoscritte al territorio di una singola azienda o di una più regioni.

Infine, la "presa d'atto" del parere della Conferenza Stato-Regioni, che non si condivide «se non in minime parti, in quanto volto a rendere in modo sistematico più complesse le procedure previste dallo schema di decreto legislativo in oggetto».