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Dlgs sulla sperimentazione animale: rischi di infrazione sui divieti secondo la commissione Ue del Senato

Sperimentazioni animali: secondo la commissione Unione europea del Senato - che ha espresso nel suo parere «osservazioni favorevoli», con una serie di rilievi - il Dlgs approvato dal Governo prevede finalità in linea con la direttiva Ue: utilizzo di animali in esperimenti scientifici che vanno dalla ricerca applicata a quella di base, escludendo però sperimentazione bellica, test tossicologici, produzione di anticorpi monoclonali, ricerche su xenotrapianti, ricerche sulle sostanze d'abuso, esercitazioni didattiche ad esclusione delle facoltà di medicina e medicina veterinaria.

Ma i nei ci sono e riguardano l'eccesso di divieti che potrebbero risultare incompatibili con la direttiva europea e avere come conseguenza la possibile apertura di una procedura di infrazione.

Va bene secondo la commissione la previsione che i divieti, per quanto riguarda gli xenotrapianti e le sostanze di abuso, saranno operativi solo a partire dal 1° gennaio 2017, «un lasso di tempo che si ritiene necessario per portare a termine le procedure già autorizzate con la normativa vigente». Ma si tratta però di normative più restrittive rispetto alla direttiva 2010/63/UE, introdotte successivamente al 9 novembre 2010. «Un aspetto questo che contrasta anche con quanto previsto dall'articolo 32, lettera c) e lettera i), della citata legge n. 234 del 2012, potendo di fatto determinare per gli operatori italiani del settore scientifico e della ricerca una posizione più svantaggiosa rispetto a quella dei colleghi di altri Stati membri».

Un altro punto di possibile discordanza con la direttiva comunitaria è secondo la commissione il recepimento dei criteri specifici di delega rispetto al divieto di allevamento sul territorio nazionale di cani, gatti e primati non umani. Su questo aspetto potrebbe configurarsi un contrasto con la normativa comunitaria che non prevede la facoltà di stabilirlo. E in conseguenza di questo divieto, lo schema di decreto legislativo non recepisce l'articolo 28 della direttiva sulla strategia di allevamento per i primati non umani. Poi c'è la previsione che il riutilizzo di animali sia consentito solo se la procedura successiva sia classificata come lieve o non risveglio, escludendo le procedure classificate come moderate: una disposizione che costituisce una restrizione maggiore rispetto alla direttiva che, invece, consente il riutilizzo anche in procedure moderate, e che questa restrizione non è prevista dai principi e criteri direttivi previsti dalla delega.

Infine, secondo la commssione il decreto stabilisce la possibilità di condivisione dei dati ottenuti da procedure già effettuate in altri Stati membri e la pubblicazione delle informazioni statistiche relative al numero di animali, alla gravità delle procedure e all'origine dei primati non umani, come previsto dalla direttiva. I dati così raccolti presso il ministero della Salute, dovrebbero costituire la "banca dei dati nazionali", che, in base alla legge 96/2013, deve essere integrata dall'elenco dei riconosciuti metodi alternativi e sostitutivi della sperimentazione animale. La stessa banca dati potrebbe, secondo la commissione, comprendere anche la raccolta dati su procedure già effettuate, per evitare duplicazioni e quella delle procedure con esito negativo. Le modalità di raccolta e divulgazione dei dati, infatti, non sono particolarmente chiare secondo il parere espfresso nel testo dello schema di Dlgs e la commissione ritiene quindi «necessaria una loro più dettagliata definizione, al fine di meglio recepire l'articolo 47, paragrafo 4, della direttiva, che obbliga gli Stati membri ad assicurare la promozione di approcci alternativi e la divulgazione delle relative informazioni».