Sentenze

Consiglio di Stato: senza test di ammissione, niente accesso diretto da un'università straniera

di Rosanna Magnano

"Non può essere ammessa l'iscrizione di uno studente che proviene da un'università straniera ad un corso di laurea a numero chiuso di un ateneo italiano in caso di mancato superamento dell'esame di preselezione". Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 01722 del 10 aprile 2014, accogliendo l'appello dell'Università dell'Aquila e rigettando di conseguenza il ricorso originario presentatato al Tar dell'Abruzzo da uno studente iscritto al terzo anno del corso di laurea specialistica in Odontoiatria e protesi dentaria presso un ateneo rumeno, contro il diniego opposto dall'università italiana alla sua domanda di trasferimento.

In primo grado il Tribunale amministrativo aveva accolto il ricorso dello studente perché «il trasferimento ad anni successsivi al primo, condizionato alla effettiva presenza di posti disponibili, non è normativamente sottoposto alla previa effettuazione di prova preselettiva ulteriore», rispetto a quella già sostenuta per l'iscrizione all'Università rumena. Inoltre, secondo il Tar, la sottoposizione alle prove di accesso di cultura generale è «incongrua» se riferita a uno studente che ha concluso il terzo anno. Anche perché, «diversamente, si violerebbe il principio di libertà di circolazione e soggiorno nel territorio degli Stati comunitari, di applicazione non irrilevante nel settore dell'istruzione, teso a favorire la mobilità degli studenti».

Ma secondo il Consiglio di Stato l'appello dell'Università dell'Aquila è da accogliere, in quanto, secondo la sentenza, «l'onere di superare il test di ingresso opera dunque non solo per l'accesso al primo anno di corso», ma anche, «stante l'inequivoco disposto normativo», in caso di accesso diretto ad anni di corso successivi, per trasferimento da altra università.

Per quanto riguarda la presunta incompatibilità con le norme Ue, il Consiglio di Stato ribadisce che l'ordinamento comunitario «garantisce, infatti, a talune condizioni, il riconoscimento dei soli titoli di studio e professionali, ma non anche delle mere procedure di ammissione, né dispone la libera iscrizione a facoltà universitarie dopo l'iscrizione presso un'università di uno degli Stati membri». Dunque la limitazione all'accesso da parte degli Stati membri, anche agli anni successivi al primo di una facoltà di medicina e chirurgia, risulta compatibile con l'odinamento europero.

D'altro canto, si legge nella sentenza del Consiglio di Stato, «Se si consentisse l'iscrizione di studenti provenienti da università straniere - sempre secondo il Consiglio di Stato - chiunque non abbia superato l'esame di ammissione potrebbe immatricolarsi presso un ateneo straniero e chiedere, l'anno successivo, il trasferimento presso un'università italiana. Gli effetti elusivi sarebbero evidenti, mettendo a rischio la stessa effettività della funzione selettiva e di programmazione».


«Sottolineo l'importanza di questa sentenza - afferma il presidente della Commissione albo odontoiatri (Cao) nazionale, Giuseppe Renzo, in una lettera inviata a tutti i presidenti Cao - emanata dal massimo organo di giurisdizione amministrativa dello Stato italiano, che mi auguro possa segnare un'inversione di tendenza nel contenzioso giuridico relativo a queste tematiche».