«La Sap? Teoria inadeguata e pericolosa»

di Marialori Zaccaria *


La recente sentenza della Corte di Cassazione , a proposito dei casi di tutela del minore nelle cause di separazione e divorzio, va accolta con soddisfazione. Al centro di questa sentenza c'è il tema dell'uso di una teoria, la Sap, Sindrome di alienazione parenta le, che purtroppo è stata uno dei motivi della cattiva gestione dei recenti e notissimi fatti di cronaca: a Cittadella, nel 2012 e a Battipaglia, quest'anno. Solo per citare le vicende che hanno suscitato più clamore mediatico. Bambini prelevati con la forza e sottratti alla madre per essere affidati al padre o a soggetti esterni come case famiglia.

Secondo lo psichiatra americano Richard Gardner, che ha formulato per la prima volta le definizioni teoriche di questa sindrome, non bisogna prevedere alcun momento di ascolto e di attenzione nei confronti delle decisioni dei minori. Costoro infatti sono considerati inattendibili nelle loro scelte quando dichiarano di preferire un genitore o l'altro in caso di separazione o divorzio.

Applicata alla gestione delle vicende che abbiamo citato, questa teoria ha mostrato tutta la sua inadeguatezza e, per molti aspetti, la sua pericolosità. Allo stesso tempo, la comunità scientifica si è sollevata in modo chiaro e vigoroso contro l'uso indiscriminato della Sap e la recente sentenza della Corte di Cassazione si è mossa nella direzione di chi vuole drasticamente ridimensionarne l'utilizzo.

Come affermato da più parti, la Sap si basa su una premessa che nessuno ha dimostrato scientificamente valida. Si dice cioè che il comportamento del bambino che denuncia sia in realtà solo un pretesto per allontanare il bambino dal padre. E quindi se ne deduce che si debba considerare inattendibile o addirittura sospetta ogni segnalazione di comportamento abusante o improprio.

È opportuno oggi affermare elementi di chiarimento definitivo all'interno di una situazione assai confusa in cui le reazioni emotive si mescolano e si sovrappongono a quelle giudiziarie e scientifiche. Oltre al doveroso ridimensionamento di una teoria inadeguata, a nostro parere, il punto di riferimento essenziale per ogni considerazione è che il tema dell'ascolto del minore sia posto al centro della riflessione pubblica e delle attività processuali. È impensabile infatti che un minore non venga considerato degno di ascolto all'interno di un procedimento che deciderà del suo affidamento. Purtroppo però la cosa non è affatto ovvia e nei giorni nostri ha rappresentato un elemento di novità che è strettamente legato al mutato quadro legislativo e ai mutamenti culturali in atto.

Per questo motivo, ormai da tempo, l'Ordine degli psicologi del Lazio si batte perché le pratiche di ascolto del minore siano elemento significativo delle decisioni che il giudice deve prendere nelle cause di separazione e divorzio. Naturalmente è necessario che l'ascolto sia condotto in modo impeccabile da professionisti competenti, cioè da psicologi in grado di valutare e cogliere le emozioni vissute dal minore, che tengano conto della sua età e del suo grado di maturità. Non si deve infatti caricare il peso della scelta sulle sue spalle, ma certamente bisogna trattarlo come una persona. «Un bambino altri non è che un adulto con meno anni», scriveva Winnicott.

Tutti noi infatti sappiamo che la partecipazione costruttiva del minore ai procedimenti di separazione dei genitori può aumentare la sua capacità di adattarsi a nuove configurazioni familiari. Ne accresce il senso di autostima e di controllo sulla propria vita e aumenta la percezione di miglioramento della relazione con i genitori. Inoltre, favorisce il miglioramento della relazione dei genitori tra loro.

Ma nulla si può improvvisare. E allora, lo scorso anno abbiamo reso note le Linee guida per l'ascolto del minore nelle separazioni e divorzi frutto del lavoro lungo e accurato di un gruppo misto di psicologi e giuristi.
Per la prima volta nel nostro Paese una istituzione importante come l'Ordine degli psicologi del Lazio si è assunta la responsabilità di offrire delle categorie certe di riferimento a chi opera nel delicato campo dei casi di separazione e divorzio.

Per capirne meglio la portata, ci basti pensare che nel 2010 sono stati oltre 140mila i casi di separazione o divorzio (quasi il doppio rispetto all'anno precedente) e che il 43% di questi casi ha riguardato matrimoni con almeno un figlio minore di 18 anni.
In questo scenario già critico, si è andato ad aggiungere il radicale cambiamento di rotta imposto dalla legge 54 che, dal 2006, ha introdotto l'istituto dell'affido condiviso dei figli minori. Un intervento non graduale che ha avuto come conseguenza il fatto che, se prima, nella maggior parte dei casi, i figli venivano affidati alla madre, oggi entrambe le figure genitoriali rimangono coinvolte e spesso trascinano su questo terreno i conflitti che hanno determinato le cause di separazione o divorzio.

Le Linee guida per l'ascolto del minore nelle separazioni e divorzi sono pubblicate sul sito dell'Ordine (http://www.ordinepsicologilazio.it ) e disponibili a tutti. In aggiunta alla definizione di questo strumento, che sappiamo essere prezioso, l'Ordine ha avviato anche un'iniziativa di "gratuito patrocinio" a carico dello Stato per i meno abbienti che potranno così usufruire gratuitamente dell'intervento di uno specialista psicologo.

* Presidente dell'Ordine degli psicologi del Lazio

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(Dal Sole-24 Ore Sanità n. 25/2013)