Dal governo

ANTEPRIMA/ Il decreto trapianti presto alla Stato-Regioni

A breve, il decreto trapianti passerà al vaglio conclusivo della Stato-Regioni. Presentiamo in anteprima il testo del decreto di riordino, che rende possibile la piena attuazione della direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti (ai sensi dell'articolo 1, comma 340, legge 24 dicembre 2012 , n. 228), nonché l'attuazione della direttiva di esecuzione 2012/25/UE della Commissione, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti, e l'attuazione dell'articolo 7, comma 2, della legge 1 aprile 1999, n. 9, conernente disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti. La direttiva Ue del 2010 definisce un quadro comune relativo alle norme di qualità e sicurezza degli organi di origine umana destinati al trapianto nel corpo umano. Un provvedimento quadro che ha l'obiettivo di proteggere i donatori e di ottimizzare gli scambi tra paesi membri e paesi terzi.

Il testo al vaglio della Stato-Regioni individua tutti i passaggi e tutte le figure, i ruoli e le prassi di riferimento in materia di donazione, traporto e trapianto degli organi umani. Individua le strutture competenti e anche il flusso informativo che raccoglie le dichiarazioni rilasciate dal cittadino per esprimere il consenso o l'opposizione alla donazione di organi e tessuti dopo la morte che può essere resa alla Asl di residenza, attraverso un tesseramento all'Aido oppure presso gli uffici comunali contestualmente all'emissione della carta d'identità.

In dettaglio, il decreto stabilisce:

1) le norme volte a garantire la qualità e la sicurezza degli organi umani destinati al trapianto nel corpo umano, «al fine di assicurare un elevato livello di tutela della salute umana a garanzia dei diritti fondamentali della persona»;
2) le misure da applicare in occasione di scambio transfrontaliero di organi destinati ai trapianti nell'Unione europea, «con particolare riferimento alle procedure per la trasmissione di informazioni circa la caratterizzazione di organi e donatori, la tracciabilità degli organi, la segnalazione di reazioni ed eventi avversi gravi»;
3) gli obiettivi, le funzioni e la struttura del sistema informativo trapianti di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 1 aprile 1999, n. 91.