Dal Governo

Torna l'impignorabilità dove c'è il piano di rientro: il decreto legge in Gazzetta

E' in vigore da ieri, 31 ottobre, il decreto legge n. 126 «Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 256, che reintroduce l'impignorabilità dei beni delle Regioni in piano di rientro rispetto ai mancati pagamenti ai fornitori.

La Corte costituzionale aveva annullato con la sentenza 186/2013 l'impignorabilità delle somme delle aziende sanitarie nelle Regioni sotto piano di rientro scritta nella legge 220/2010, ma solo rimandando il principio - si legge nella relazione illustrativa al decreto - alla legge 67/1993 che già la stabiliva, anche se sempre la Consulta aveva a suo tempo (sentenza 285/1995) ritenuto parzialmente incostituzionale la previsione perché non si chiariva la necessità di quantificare trimestralmente e preventivamente le somme da tutelare, che avrebbero dovuto anche essere vincolate al pagamento dei fornitori secondo l'ordine di ricevimento delle fatture.

Il decreto legge si rifà alla legge del 1993 e la modifica prevedendo che le somme dovute a qualsiasi titolo dalle Asl, dagli ospedali e dagli Irccs non sono sottoposte a esecuzione forzata «nei limiti degli importi corrispondenti agli stipendi e alle competenze comunque spettanti al personale dipendente o convenzionato, e nella misura dei fondi a destinazione vincolata essenziali ai fini dell'erogazione dei servizi sanitari».

Il meccanismo previsto nel decreto legge per soddisfare le osservazioni della Consulta alla legge del 1993 prevede quindi che il tesorire adotti la delibera di impignorabilità indicando esattamente le somme a cui questa si riferisce e poi le renda subito disponibili alle aziende, anche in caso di notifica di pignoramento o procedura esecutiva e senza necessità di preventiva pronuncia giurisdizionale. L'azienda però, dal momento della delibera, non può più emettere mandati diversi da quelli previsti nel vincolo di destinazione e deve seguire l'ordine cronologico delle fatture per i pagamenti in modo da rispettare alla lettera la sentenza 285/1995 della Consulta