Dal Governo

In vigore il Dlgs sulla «trasparenza» per incarichi, prestazioni e accreditamenti con Asl e ospedali

Le amministrazioni e gli enti del Ssn, dei servizi sanitari regionali, comprese le aziende sanitarie e ospedaliere, le agenzie e gli altri enti e organismi pubblici che svolgono attività di programmazione e fornitura dei servizi sanitari devono rendere pubblici e accessibili tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente.

La regola di trasparenza scritta nel Dlgs 14 marzo 2013, n. 33, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile scorso è in vigore da sabato 20 aprile.

Secondo la norma le aziende sanitarie e ospedaliere devono pubblicare tutte le informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo e degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse, compresi i bandi e gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative procedure, gli atti di conferimento.

Alla dirigenza sanitaria, a eccezione dei responsabili di strutture semplici, si applicano gli obblighi di pubblicazione previste dal Dlgs. Per attività professionali si intendono anche le prestazioni professionali svolte in regime intramurario.

Il Dlgs prescrive poi che sia pubblicato e annualmente aggiornato l'elenco delle strutture sanitarie private accreditate e gli gli accordi con queste.

Le regioni includono il rispetto di obblighi di pubblicità previsti dalla norma tra i requisiti necessari all'accreditamento delle strutture sanitarie. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti a indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», il tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.