Dal Governo

Niente incarichi dirigenziali nelle Asl agli ex candidati politici: il Cdm avvia l'esame di un Dlgs sull'«inconferibilità»

Niente incarichi di direzione nelle aziende sanitarie locali per cinque anni per chi si candida, anche se non eletto, «in elezioni europee, nazionali, regionali e locali, in collegi elettorali che comprendano il territorio di della Asl».

Il divieto è scritto nella bozza di Dlgs, il cuio esame è stato avviato oggi in Consiglio dei ministri, che attua la legge anti-corruzione nella parte relativa alla inconferibilità e incompatibilità di incarichi nelle Pubblica amministrazione e negli enti controllati.

Sempre per il settore sanitario, a livello nazionale, invece, i divieti si distinguono tra cariche di governo e cariche parlamentari.

Per le prime l'inconferibilità è di due anni, ma è riferita solo agli organi di indirizzo politico dei ministeri, degli enti pubblici, degli enti di diritto privato sotto il controllo pubblico che svolgano funzioni rilevanti di regolazione e finanziamento del servizio sanitario nazionale: l'inconferibilità di due anni.

Per le cariche parlamentari l'inconferibilità è generale, ma ha una durata inferiore: un anno.

A livello regionale l'inconferibilità per chi ha fatto parte della giunta o del consiglio regionale o che sia stato amministratore di enti che svolgano funzioni di regolazione del servizio sanitario regionale è di tre anni.

A livello locale l'inconferibilità è più breve (due anni) ed è relativa a coloro che siano stati amministratori locali nelle province e nei comuni maggiori della Regione.

Il giro di vite è stato voluto dalla legge delega sulla corruzione anche se in realtà gli incarichi sanitari sono finora gli unici a essere già disciplinati, per quanto riguarda inconferibilità e incompatibilità, dal Dlgs 502/1992. Ma la delega impone di riconsiderarli per allinearne la disciplina a quella generale.

Sempre per quanto riguarda le Asl, l'incompatibilità è prevista anche
con incarichi per soggetti privati con cariche in organi politici, ma anche con gli incarichi di direzione nelle aziende sanitarie locali.

C'è incompatibilità anche con incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale e con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di attività professionale, se questa è regolata o finanziata dal servizio sanitario regionale. E l'incompatibilità si estende anche all'assunzione di interessi privati da parte dei congiunti più stretti del titolare dell'incarico.

Incompatibilità prevista anche tra incarichi di direzione nelle aziende sanitarie locali e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali, applicando il principio della coincidenza tra inconferibilità e incompatibilità. Questa norma riscrive del tutto - e abroga - quella già prevista nel Dlgs n. 502/1992.