Dal Governo

I limiti dei governatori al contenimeno delle spese per il personale

Le risorse destinate al trattamento accessorio dei contratti non subiscono il limite dettato dalla legge 122/2010 (per il 2011-2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, compreso quello accessorio, non può superare il trattamento 2010 , al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno) , ma si applica alle progressioni orizzontali.

I governatori hanno approvato il 7 febbraio alcune modifiche al documento del 10 febbraio 2011 (integrato il 13 ottobre 2011: v. Il Sole-24 Ore Sanità n. 41/2011 e QUESTO SITO ) relativo alla «interpretazione delle disposizioni del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, in materia di contenimento delle spese di personale delle amministrazioni pubbliche per i dipendenti delle Regioni e delle province autonome e del Ssn, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122».

Secondo il documento dal divieto di superamento nel triennio 2011-2013 dell'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio, rimangano esclusi i residui determinati negli anni precedenti.

Questo in base alla circolare n. 16/2012 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e all'interpretazione della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Puglia, n. 58/2011:
«Dal tetto del 2010 devono rimanere esclusi i residui venutisi a determinare negli anni precedenti. Con ciò si intende che il legislatore, ancorando il monte risorse raggiungibile nel 2011 "al corrispondente importo dell'anno 2010" ha inteso fissare un parametro certo, che dovrà dunque intendersi depurato da ogni aggiunta derivante da residui degli anni pregressi. I residui 2009, pertanto, non potranno essere computati nel calcolo del tetto 2010; ragionando nella medesima direzione, anche i residui del 2010, da riportare nel 2011, i residui del 2011 da riportare nel 2012 e così via per ogni anno soggetto all'applicazione del limite di specie, non dovranno essere considerati».

Il documento interpretativo della Conferenza delle Regioni, nel testo coordinato con le modifiche del 13 ottobre 2011, ha già definito una modalità applicativa del limite sulla base della quale non pesanoi residui venutisi a determinare negli anni precedenti. Ma in base alle interpretazioni è necessario «individuare modalità certe e omogenee di applicazione, che evitino rilievi da parte della stessa Ragioneria Generale dello Stato in sede di compilazione del Conto annuale».

In particolare, con riferimento al personale del Ssnla Ragioneria Generale dello Stato afferma che: «Somme non utilizzate Fondo/i anno precedente: La stretta previsione contrattuale, nel caso del Ssn, prevede che l'integrale utilizzo delle risorse certificate nei tre fondi per la retribuzione accessoria venga realizzato attraverso il finanziamento del Fondo produttività del medesimo anno e quindi la voce "somme non utilizzate Fondo/i anno precedente" dovrebbe conseguentemente essere sempre nulla. Tale voce è stata tuttavia inserita nella tabella 15 del personale non dirigente/ personale dirigente SPTA e medico-veterinario del Ssn, per rispondere a due differenti esigenze:

a) Casi di forza maggiore, opportunamente documentati, riferiti a risorse non utilizzate rese eccezionalmente disponibili successivamente alla definitiva chiusura della contabilità dei Fondi dell'anno.

b) Specifiche clausole degli accordi integrativi, formalmente concordate dai rappresentanti dell'Azienda con i rappresentanti delle 00.SS. che, in deroga alla previsione dei CCNL, ma in ossequio al principio dell'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001, che vieta alle amministrazioni pubbliche di erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano a prestazioni effettivamente rese, destinano al Fondo produttività (per il personale non dirigente) e a programmi e progetti (per il personale dirigente SPTA e Medico-Veterinario) dell'anno successivo, quanto definitivamente non utilizzato dei Fondi fasce, condizioni di lavoro e produttività dell'anno precedente.
Tali somme – ove presenti – non rilevano ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge n. 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010».

Inoltre secondo la Corte dei conti, per contenere la spesa pubblica per esigenze di stabilità economico finanziaria, le norme finanziarie statali dettano una disciplina vincolistica che non ammette deroghe in virtù del coordinamento della finanza pubblica aggregata e dell'eccezionalità della crisi finanziaria che avvolge l'attuale ciclo economico.

In base a ciò, l'articolo 9, comma 21, del decreto legge n. 78/2010, si applica anche alle progressioni orizzontali (fasce economiche), i cui valori devono rimanere cristallizzati al 2010.

Questo comporta che:
a) eventuali applicazioni dell'istituto hanno valorizzazione solo giuridica, per cui le risorse eventualmente stanziate nel triennio 2011-2013 devono essere portate in economia di bilancio;

b) in caso di riduzione del Fondo conseguente alla cessazione di personale, la relativa voce economica va computata ai fini della stessa riduzione.