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ANTEPRIMA Riordino degli organi collegiali della Salute: ecco lo schema di Dpr pronto per il Consiglio dei ministri

Commissioni Lea, per la ricerca sanitaria, per la pubblicità, Consulta trasfusionale, Cud, Commissioni sulle biotecnologie, sul doping, per la lotta all'Aids e per le cure palliative, Osservatorio sui programmi di adeguamento degli ospedali, consulta per il volontariato e comitato sulla sicurezza sul lavoro: sono tutte trasformate in "sezioni" del neonato Comitato tecnico sanitario.

A compiere la trasformazione è lo schema di Dpr sul «riordino degli organi collegiali e altri organismi» del ministero della Salute. Un riordino rinviato col milleproroghe, ma che ora deve necessariamente scendere in pista e lo schema di Dpr è già approdato al preconsiglio dei ministri di oggi.

Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale. Ma il Comitato tecnico sanitario non sarà l'unica maxi-aggregazione. Accanto a lui nasce infatti anche il Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale che accorperà le commissioni sulla dietetica e nutrizione, consultiva del farmaco veterinario, tecnica sui mangimi, tecnica per la protezione degli animali da allevamento e da macello e il nucleo nazionale di farmacosorveglianza sui medicinali veterinari.

I due comitati sono divisi, appunto, in sezioni. Quello tecnico sanitario ne ha 13, quello sulla sanità animale 5 e il ministro può anche convocare tutti i componenti delle sezioni in seduta plenaria. Componenti che non sono pochi: quello tecnico sanitario arriva a 136 più e rappresentanti delle associazioni di volontariato per la lotta all'Aids, quello sulla nutrizione e la sanità animale 84 membri. In più, il ministro della Salute che presiede entrambi i comitati può disporre con proprio decreto la soppressione di una o più sezioni o istituirne nuove purché non aumenti il numero di componenti.

Le altre strutture. Lo schema di Dpr poi disciplina altre sette strutture che fanno capo al ministero. la prima è il Consiglio superiore di sanità, costituito da quaranta componenti non di diritto e dai componenti di diritto: i dirigenti generali dei dipartimenti e delle direzioni generali della Salute, il presidente dell'Iss, i direttori del Centro nazionale sangue e del Centro nazionale trapianti, il direttore dell'Agenas, dell'Aifa, il presidente del Comitato scientifico permanente del CCM, i presidenti della FnomCeO, della Fofi, della Federazione nazionale Ipasvi, di quella nazionale collegi ostetriche, il presidente del Consiglio nazionale degli Ordini degli psicologi, dei veterinari e il presidente della Federazione nazionale collegi tecnici sanitari di radiologia medica.
Le altre strutture rimodellate dallo schema di Dpr sono il comitato per la sicurezza alimentare, il Ccm (Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie), il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro malattie animali, la Commissione medica d'appello, il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici e il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. Per ognuno il Dpr indica composizione, compiti e prerogative "snellite" rispetto al precedente ordinamento.

Gli organismi soppressi. Solo due gli organismi soppressi. Si tratta della commissione consultiva per i biocidi, le cui funzioni sono trasferite alla direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure e della commissione per i trapianti allogenici da non consanguineo e le relative funzioni sono trasferite al Centro nazionale trapianti, che le esercita in collaborazione con il Centro nazionale sangue.

Le "disposizioni finanziarie". Infine, per quanto riguarda le "disposizioni finanziarie" valgono le previsioni della legge 133/2008 che ha deciso il taglio del 30% delle spese dei ministeri e quelle della legge 122/2010 che ha indicato come carica onorifica senza compensi la partecipazione alle commissioni. In più il Dpr indica la necessità al momento della nomina dei vari componenti di privilegiare chi ha una sede di servizio coincidente con la località sede dell'organismo e per le riunioni di preferire per quanto possibile la videoconferenza.

Questa l'illustrazione dell'articolato del provvedimento come riportata nella relazione illustrativa:

Articolo 1. Dispone il riordino degli organi collegiali e degli altri organismi di cui all'allegato 1 del regolamento, sulla base dei criteri di riordino di cui all'articolo 2, comma 4 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

Articolo 2. Trasferisce le funzioni in atto esercitate dalle commissioni e dagli organismi ivi elencati a due organismi unici, denominati rispettivamente "Comitato tecnico sanitario" e "Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale".

Articolo 3. Disciplina la composizione del Comitato tecnico sanitario.

Articolo 4. Disciplina la strutturazione interna del Comitato tecnico sanitario, che si articola, in sede di prima applicazione, nelle sezioni ivi indicate. Si prevede che il Ministro della salute, con proprio decreto, possa sopprimerne una o più di una, o istituirne di nuove senza tuttavia modificare il numero complessivo dei componenti. E' altresì previsto che il Ministro della salute ripartisca i componenti del Comitato tra le sezioni in cui esso si articola e che, sulla base di tale ripartizione, la designazione dei singoli componenti avvenga con riferimento alle specifiche sezioni indicate dal Ministro al momento della richiesta di designazione. Sono dettate alcune specifiche norme organizzative riguardanti la sezione per la ricerca sanitaria, la sezione per la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e la sezione per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e di sicurezza sul lavoro.

Articolo 5. Disciplina la composizione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale.

Articolo 6. Disciplina la strutturazione interna del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, secondo criteri analoghi a quelli del predetto Comitato tecnico sanitario. Specifiche norme organizzative sono dettate per la sezione consultiva per i prodotti fitosanitari. Le spese di funzionamento di quest'ultima, infatti, sono poste a carico dei soggetti che presentano le istanze per lo svolgimento delle attività (relative, ad esempio, all'autorizzazione, all'immissione sul mercato e all'impiego all'interno della Comunità europea dei prodotti fitosanitari) di cui ai regolamenti (CE) n. 1107/2009 e (CE) n. 396/2005 e dei regolamenti collegati, sulla base di tariffe e modalità da individuarsi con decreto del Ministro della salute, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Articolo 7. Disciplina il riordino del Consiglio superiore di sanità. In particolare, riduce di dieci membri i componenti non di diritto (che passano da cinquanta a quaranta), mentre vengono aggiunti due membri (il direttore del Centro nazionale sangue e del Centro nazionale trapianti) nell'ambito dei componenti di diritto.

Articolo 8. disciplina il riordino del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, cui sono trasferite anche le funzioni della Consulta delle associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza alimentare. Il predetto comitato, la cui nuova composizione, come anticipato, comporta una riduzione dei componenti dei due organismi così accorpati, si articola in due sezioni. Articolo 9. disciplina il riordino del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie, che si articola in un Comitato strategico, un Comitato scientifico permanente e in un Direttore operativo. Per tale Centro si provvede a ridurre il numero dei componenti.

Articolo 10. disciplina il riordino del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali, articolato in una Direzione strategica, un Comitato tecnico-scientifico, una Direzione operativa e una Unità centrale di crisi. Anche in tal caso si provvede a ridurre il numero dei componenti.

Articolo 11. Disciplina il riordino della Commissione medica d'appello, rinviando al citato regolamento ENAC del 21 dicembre 2011.

Articolo 12. Dispone il riordino del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, mediante la riduzione dei relativi componenti.

Articolo 13. Dispone la conferma del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, prevedendo che esso opera sulla base e secondo la composizione della normativa di riferimento.

Articolo 14. Sopprime espressamente due organismi, la Commissione consultiva per i biocidi e la Commissione per i trapianti allogenici da non consanguineo, trasferendo le relative funzioni, rispettivamente, alla Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure del Ministero della salute e al Centro nazionale trapianti.

Articolo 15. Detta norme in materia di ricostituzione, durata e funzionamento degli organi previsti dal provvedimento. In particolare, stabilisce che i decreti di nomina dei due Comitati di cui all'articolo 2, nonché quelli di ricostituzione degli altri organismi previsti dal decreto avvenga entro sessanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Si prevede, inoltre, che la durata in carica degli organismi così riordinati e di tre anni, rinnovabili alla scadenza.

Articolo 16. Reca disposizioni finanziarie, volte in particolare a esplicitare l'applicazione dell'articolo 61 del decreto-legge n. 112/2008 (relativo alla riduzione del trenta per cento, a decorrere dal 2009, della spesa sostenuta per gli organismi collegiali nel 2007) e dell'articolo 6, comma 1 del decreto-legge n. 112/2008, (che ha disposto che la partecipazione agli organi collegiali di cui all'articolo 68, comma 1 del decreto-legge n. 112/2008 è onorifica). Il medesimo articolo prevede che nella nomina dei componenti degli organismi disciplinati dal provvedimento si debba privilegiare coloro la cui sede di servizio coincida con la località sede dell'organismo e che per le relative riunioni si debba privilegiare, per quanto possibile, il ricorso allo strumento della videoconferenza.

Articolo 17. Reca una disposizione finale con la quale si stabilisce che, fino all'insediamento degli organismi previsti dal decreto, sono prorogati quelli operanti alla data della sua entrata in vigore.