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17 febbraio 2012 - ore 21,13
Cassazione: medici, responsabilità «super»


Nessuno sconto di responsabilità ai medici in base alle condizioni di salute pregresse del paziente. E onere della prova sempre più a loro carico. La rassegna della giurisprudenza 2011 delle sezioni civili della Cassazione, appena sfornata dall'Ufficio del massimario, conferma quanto i camici bianchi sanno già: se in gioco c'è il risarcimento del danno, la Cassazione è più orientata a tutelare i malati.

L'illustrazione della rassegna è pubblicata su Il Sole-24 Ore Sanità n. 6/2012.

Il tema principale affrontato dalla Cassazione civile nel 2011 in materia di responsabilità sanitaria è stato l'accertamento del nesso di causalità tra la condotta illecita e il danno. Questione risolta sempre in senso favorevole al paziente, a conferma di un orientamento ormai prevalente nel ramo civile della Suprema Corte.

Su questo argomento spicca la risoluzione di un problema importante: se il concorso di cause umane e cause naturali alla produzione dell'evento possa giustificare una riduzione percentuale del grado di colpa del medico e dunque della misura del risarcimento.

Per anni la Suprema Corte aveva affermato che se a produrre il danno concorrono la condotta dell'uomo e cause naturali, il responsabile non può invocare alcuna riduzione della propria responsabilità. Ma nel 2009 - sottolinea il magistrato Marco Rossetti, che ha curato questa e altre parti della rassegna - la Cassazione ha improvvisamente cambiato avviso proprio nel decidere un caso di colpa medica: con la sentenza n. 975 ha evidenziato che il giudice di merito, al quale rinviava la causa, avrebbe dovuto tenere conto delle gravi condizioni di salute del paziente, preesistenti all'intervento. E, se avesse accertato che il decesso del paziente fu determinato da un concorso di cause, avrebbe dovuto «identificare la parte di danno rapportabile all'uno o all'altra, eventualmente con criterio equitativo». Di fatto, l'effetto della pronuncia è stato quello di circoscrivere l'area della responsabilità medica.

Ma nel 2011 il vento è di nuovo cambiato. La decisione n. 15991 del 21 luglio ha di fatto "ripudiato" il principio di due anni prima, stabilendo in maniera netta che la circostanza che un paziente fosse portatore di patologie pregresse non può mai comportare il «frazionamento» del nesso di causalità tra condotta e danno. Il nesso o c'è o manca, senza che sia possibile alcuna graduazione percentuale. Anche se il medico abbia con la propria azione od omissione fornito un contributo causale solo dell'1% alla produzione del danno, che è dovuto per il resto al concorso di cause naturali, egli dovrà comunque risponderne per intero.

LEGGI IL SOLE-24 ORE SANITA' N. 6/2012 (per gli abbonati)

LA RASSEGNA DELLA CASSAZIONE