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18 gennaio 2010
Corte dei conti: non va la gestione contabile dei Piani di rientro


Gestione contabile fallimentare per le Regioni con Piani di rientro per quelo che riguarda il defict 2001-2005. In particolare per quanto riguarda le risorse statali destinate alla riduzione strutturale del disavanzo sanitario di quegli anni e e che riguarda Abruzzo, Campania, Lazio, Molise, Sicilia.

La Corte dei conti nella sua realzione al Parlamento sulla «Gestione delle risorse statali destinate alla riduzione strutturale del disavanzo del servizio sanitario nazionale» rileva come «la cattiva tenuta della contabilità civilistica da parte delle aziende sanitarie pregiudichi la possibilità di un efficace controllo di gestione, trasformando le grandi potenzialità di questo strumento manageriale in un punto di debolezza». Questo perchè «le aziende stesse non riescono a rendere il conto di qualità ed entità delle prestazioni sanitarie e del rispetto dei vincoli afferenti all'impiego di contributi finalizzati».


I magistrati contabili hanno registrato «criticità gestionali provocate da diverse cause, alcune relative ai comportamenti dei soggetti beneficiari degli interventi di ripianamento, altre imputabili ai meccanismi legislativi, talvolta ondivaghi, talvolta non completamente ponderati negli effetti». In questo senso, «l'istruttoria ha messo in luce come allo stato attuale le quantificazioni dei deficit sanitari interessanti le diverse realtà regionali siano provvisorie e suscettibili di continue rideterminazioni. Analogamente le iniziative assunte per evitare il riprodursi delle passate disfunzioni (passaggi indefettibili per l'attuazione dei Piani di rientro) non assicurano il superamento delle disfunzioni, per le cui finalità erano state predisposte».

Per la Corte dei Conti, inoltre, «la situazione di alcune aziende interessate al dissesto non ha consentito le conciliazioni e le quadrature contabili necessarie a determinare in via definitiva l'entità degli interventi strutturali e a rilevare con precisione gli stati di avanzamento dell'opera di risanamento». Tra le disfunzioni più ricorrenti la difficoltà a scomporre con esattezza i debiti negli esercizi di pertinenza: per la corte, «appaiono carenti i controlli contabili sulle operazioni di verifica ed in particolare le operazioni di conciliazione dei debiti, ovvero le verifiche di fondatezza delle pretese creditorie».

IL TESTO DELLA RELAZIONE