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Accessibilità (accessibility)
In termini generali indica la possibilità per l'utente di utilizzare un servizio. Come criterio per valutare la qualità dell'assistenza, va interpretato in funzione di quattro parametri generali: tempo, luogo, quantità e costo. La condizione fondamentale rappresentata dal diritto di accedere a una determinata prestazione e/o servizio. In questo senso l'accessibilità deve essere intesa come la possibilità del singolo utente (o di un gruppo omogeneo di utenti) di usufruire del servizio di cui ha bisogno nel tempo e nel luogo più opportuno, in quantità adeguata e nel limite delle risorse disponibili.

Accettabilità (acceptability)
Si riferisce al livello di coerenza con i principi morali ed etici di riferimento, in particolare all' opinione degli utenti nei confronti dell'eventuale ricorso a un servizio o a una prestazione sanitaria. Nel campo della valutazione della qualità dell'assistenza, il termine rappresenta una delle componenti della qualità stessa che può essere considerata da almeno tre punti di vista: da quello degli utenti, dei professionisti, della società.

Adeguatezza

E' il processo di valutazione, sistematico e periodico, svolto da un'agenzia esterna che si pone l'obiettivo di verificare l'esistenza di requisiti predeterminati relativi alle condizioni strutturali, organizzative e di funzionamento che determinano la qualità dell'assistenza. Si possono distinguere due modalità principali di accreditamento:
regolamentazione pubblica (lo Stato si assume la responsabilità diretta di definire gli standard/criteri, di ispezionare obbligatoriamente i servizi che vogliono operare in regime "pubblico", e, sulla base dei risultati ottenuti, eroga finanziamenti o dà accesso a rimborsi. E' il modello adottato in Italia e in Spagna);
autoregolamentazione (Un'Agenzia professionale indipendente stabilisce gli standard/criteri e ne monitorizza l'adeguamento da parte di strutture che volontariamente decidono di entrare nel sistema, potendo o meno lo Stato riconoscere il risultato della valutazione in funzione della erogazione di finanziamenti. E' il modello adottato nei Paesi anglosassoni).
In Italia l'accreditamento risponde dunque alla necessità di identificare e abilitare chi può lavorare "in nome e per conto" del Servizio sanitario nazionale. La riforma ha disegnato una procedura in tre fasi:

- Autorizzazione: sia le strutture nuove, sia quelle che intendono modificare il loro assetto devono dimostrare di possedere precisi requisiti strutturali e di qualità per essere autorizzate a esercitare qualsiasi attività sanitaria. L'apertura delle nuove strutture subordinata anche alla verifica dell'effettivo fabbisogno rispetto alla programmazione territoriale.
- Accreditamento istituzionale: il secondo esame da superare per rientrare nell'albo dei possibili erogatori di prestazioni per conto del Servizio sanitario pubblico. E' subordinato al possesso di una serie di ulteriori requisiti rispetto ai precedenti che documentino la capacità di rendere servizi di livello qualitativamente superiore: i criteri di valutazione sono stabiliti a livello nazionale; la determinazione dei requisiti spetta, invece, alle singole Regioni.
- Accordi contrattuali: sono il vero passaporto per il Servizio sanitario nazionale. Si tratta dei "contratti" sottoscritti tra Regioni e strutture erogatrici in cui si specifica la quantità di prestazioni da erogare e i relativi costi: chi non li rispetta perde l'autorizzazione a lavorare col Servizio sanitario nazionale.

I contesti in cui si usa la parola "accreditare" sono quattro:
Contesto Decreto Legislativo 502/92 (art. 8 comma 7) e successive modifiche e integrazioni: 'instaurazione di nuovi rapporti fondati sul criterio dell'accreditamento delle istituzioni, sulla modalità di pagamento a prestazione e sull'adozione di sistemi di verifica e revisione della qualità delle attività e delle prestazioni....'
Compete alle Regioni la introduzione di sistemi di sorveglianza e di strumenti e metodologie per la verifica della qualità dei servizi che, a partire dalla autorizzazione ad operare già posseduta (requisiti minimi).
Contesto: accreditamento professionale.
Attivato dalla Società Italiana di VRQ, da società scientifiche e da gruppi di professionisti, di natura volontaria, secondo il modello dei paesi anglofoni, realizzato mediante visite scambievoli fra pari. Tale modalità di verifica della qualità deve integrarsi con l'accreditamento istituzionale.
Il contributo dei professionisti al miglioramento della qualità delle prestazioni fondamentale in relazione alle specifiche attività del processo assistenziale.
Contesto: enti di certificazione:
Gli enti per potersi proporre come verificatori dei requisiti previsti dalle Norme UNI EN ISO (certificazione di parte 3), debbono essere accreditati come idonei da un ente sovraordinato (per l'Italia il SINCERT).
Contesto: accreditamento laboratori di prova.
I laboratori che 'provano' materiali e tecnologie, secondo la normativa internazionale debbono essere accreditati a farlo. Si applicano ad essi le norme della serie EN ISO 45000.


Appropriatezza
E' uno dei principali criteri guida introdotti dalla riforma per la definizione dei livelli di assistenza da assicurare su tutto il territorio nazionale: il servizio sanitario pubblico non erogherà a suo carico prestazioni che non soddisfino tale principio. Una delle applicazioni pratiche l'obbligo, esteso esplicitamente anche a ospedalieri e specialisti, di rispettare le norme che regolano la prescrivibilità dei farmaci. I medici non potranno prescrivere medicinali non concedibili dal Ssn utilizzando il ricettario "rosa" dell'azienda sanitaria, non potranno ignorare eventuali note limitative che indicano le patologie per le quali il farmaco a carico del servizio pubblico.

Assistenza indiretta
E' quella che il cittadino utilizza quando il servizio pubblico non può garantire una determinata prestazione. La riforma del Ssn ne prevedeva la soppressione entro 18 mesi almeno per quanto riguarda i ricoveri e le prestazioni specialistiche ambulatoriali: i nuovi criteri di erogazione delle prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale garantiscono già la qualità e la quantità di cure necessarie a coprire il fabbisogno in tali settori.
(La Finanziaria 2001 ne ha disposto la proroga fino al 31 dicembre).
Per la restante "indiretta" (come l'assistenza protesica e le cure termali) le Regioni sono autorizzate a rimborsare fino al 50% delle tariffe corrisposte per la stessa prestazione erogata direttamente a carico del Servizio sanitario nazionale. Non cambiano le regole per l'assistenza all'estero, già oggi basata su una serie di autorizzazioni e di riscontri il cui elenco può essere richiesto presso gli appositi uffici di ogni azienda Usl.

Audit
E' l'attività di verifica di tipo professionale, basata sulla documentazione clinica, volta a valutare, in modo volontario, retrospettivo e in base a criteri predefiniti, le azioni compiute in contesti e tempi determinati. Il termine spesso usato come sinonimo di revisione tra colleghi o tra pari (Peer Review) e anche di VRQ (Verifica e Revisione di Qualità).
Include le procedure utilizzate per la diagnosi e il trattamento, l'uso delle risorse, gli outcome risultanti e la qualità della vita per i pazienti. Esistono vari strumenti per il monitoraggio di standard nell'erogazione delle cure:
Medical Audit - valutazione degli elementi che dipendono dal giudizio medico
Clinical Audit - valutazione degli elementi che non dipendono dal giudizio medico
Professional Audit - valutazione degli elementi che dipendono dall'attività di professionisti sanitari non medici
Service Audit - valutazione complessiva del servizio erogato

Azienda
E' un sistema di processi economici che si svolgono in istituiti sociali di diversa specie cui si applicano il principio-obiettivo della razionalità economica (ottenere il massimo risultato con il minimo impegno di risorse) e i criteri della corretta amministrazione. Nella pratica si distinguono Aziende con finalità di reddito e Aziende senza finalità di reddito (profit e non profit, rispettivamente).

Azienda senza finalità di reddito (non profit)
E' un'unità economica che non persegue la remunerazione del capitale investito ma altri scopi quali, ad esempio, finalità sociali, di pubblico interesse, di solidarietà.

Aziende Usl
Rappresentano il cuore del Servizio sanitario nazionale: ne sono gli "enti gestori", quelli cioè che garantiscono i livelli di assistenza sul territorio. Hanno personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale. Con la riforma si compiuto un passo decisivo verso la loro gestione aziendale, per assicurare maggiori garanzie di efficienza e qualità ai cittadini e completare il percorso iniziato già con il precedente riordino della Sanità nel 1992.
La principale novità stata rappresentata dalla massima responsabilizzazione dei direttori generali in merito agli atti e ai servizi garantiti dalle aziende Usl. La gestione complessiva delle strutture viene definita con un atto aziendale di diritto privato destinato a rappresentare il punto di svolta rispetto alla vecchia concezione burocratica del sistema. Le Usl hanno acquisito così una inedita agilità d'azione: possono, ad esempio, appaltare o contrattare direttamente - secondo le norme di diritto privato indicate, appunto, nell'atto aziendale - i contratti di fornitura di beni e servizi il cui valore sia inferiore a quello stabilito dalla normativa comunitaria in materia.